Whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023)

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Benvenuto nel Centro di segnalazioni di condotte illecite – “Whistleblowing” – di Doda di Doda Marco, Ada e Tiziano snc

Doda di Doda Marco, Ada e Tiziano snc (nel seguito anche “Doda”) si è dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni conforme alle prescrizioni normative in materia di Whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023), promuovendo la trasparenza ed elevati standard etici.

Il personale e le terze parti possono effettuare segnalazioni in forma scritta od orale aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo. Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità; si tratta, quindi, di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione in cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché condotte volte a occultare tali violazioni.

Doda assicura la protezione del segnalante in buona fede contro qualsiasi atto, azione, comportamento ritorsivo collegato in maniera diretta o indiretta alla segnalazione. In caso di segnalazioni infondate e/o effettuate in mala fede, la Doda si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

Gestione dei canali di segnalazione interna

La gestione dei canali di segnalazione interna è così affidata al responsabile delle segnalazioni, il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e che provvederà alle seguenti attività:

• rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;• mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest’ultimo, se necessario, integrazioni;

• coinvolgere le funzioni competenti in base alla segnalazione, le quali procederanno all’istruttoria della stessa;

• fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

I canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione interna

In conformità a quanto previsto dalla normativa, il whistleblower potrà far pervenire la propria segnalazione:

1. tramite contatto telefonico al n. 335.7252383 con casella vocale indicando un indirizzo, ovvero un recapito mobile, onde gestire la segnalazione

2. redigendo una segnalazione scritta, da far pervenire in busta chiusa con la dicitura “RISERVATA”/“PERSONALE” tramite posta o a mano: attenzione del responsabile delle segnalazioni di DODA di Doda Marco, Ada e Tiziano snc presso DODA di Doda Marco, Ada e Tiziano snc, all’attenzione del responsabile delle segnalazioni, Via Sante Salmaso 18, Curtatone, Fraz. Buscoldo (MN), indicando un indirizzo, ovvero un recapito mobile, onde gestire la segnalazione;

3. oralmente, contattando il numero 335.7252383, chiedendo un appuntamento telefonico con il responsabile delle segnalazioni

Segnalazione esterna (clicca per accedere)

Il canale di segnalazione esterna è affidato all’ANAC che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, potrà ricevere e dovrà gestire anche le segnalazioni esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato. Segnalazioni, queste, che, ai sensi dell’art. 6, potranno essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

• in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno nel contesto lavorativo di appartenenza, ovvero in presenza di un canale di segnalazione non conforme a quanto previsto dall’art.4

• nell’ipotesi in cui la segnalazione effettuata tramite il canale interno sia rimasta senza seguito;

• nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, la stessa rimarrebbe senza seguito, ovvero possa determinare il rischio di ritorsione;

• nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente per il pubblico interesse.

Come per la segnalazione interna, anche per la segnalazione esterna l’ANAC deve attivare un canale che garantisca la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione alla stessa allegata (art. 7, comma 1).

Le segnalazioni esterne sono presentate in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica, ovvero oralmente, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro con il personale addetto (art. 7, comma 2). Laddove la segnalazione esterna venisse presentata, per errore, ad un soggetto diverso dall’ANAC, colui che la riceve dovrà trasmetterla a quest’ultima entro 7 giorni, dandone comunicazione al segnalante (art. 7, comma 3).

Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne, specificamente individuate dall’art. 8, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne, con la differenza che, in questo caso, è espressamente previsto l’onere per l’ANAC di comunicare al soggetto segnalante l’esito finale della procedura, che può consistere anche nell’archiviazione della segnalazione, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, ovvero nella trasmissione della stessa alle autorità competenti (amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni , gli organi o gli organismi dell’Unione Europea), che dovranno gestire la segnalazione secondo le modalità di cui al comma 1 dell’art. 8.

Tale ultima ipotesi ricorre nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella competenza dell’ANAC.

L’ANAC provvede, inoltre, alla trasmissione annuale alla Commissione europea delle informazioni relative al numero di segnalazioni esterne ricevute, al numero e alle tipologie di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni, con indicazione del relativo esito, nonché agli eventuali accertati danni finanziari derivati dalle violazioni oggetto di segnalazione (art. 8, comma 3).